Uno dei grandi limiti della nostra società è quello di non conoscere per nulla come funziona l’attività parlamentare in Italia: come avvengono le votazioni, cosa sono i question time, quali sono i tempi e i modi per fare una nuova legge, cosa è necessario fare per cambiare o abrogare una legge già esistente, quali sono i quorum necessari per una votazione..
Nel post di oggi voglio, per quanto possibile, in poche e semplici parole, dare una distinzione tra decreto di legge e disegno di legge.
Il disegno di legge, più comunemente indicato con la sigla “ddl”, è il testo di una proposta di legge avanzata dal Governo, dall’opposizione o, più raramente, dai cittadini stessi (anche se in quest’ultimo caso l’iter è molto complesso e oserei dire addirittura che è necessario avere i cosiddetti “santi in Paradiso”); tale proposta deve essere approvata dalla Camera dei Deputati e dal Senato, e quindi essere firmata dal presidente della Repubblica.
Il decreto di legge, o “dl”, è una norma emessa direttamente dal Governo e che non richiede approvazione dalle Camere. Tale provvedimento entra in vigore immediatamente ed è autorizzato solo in casi straordinari di necessità e urgenza. In ogni caso il decreto di legge ha valore solo provvisorio e deve essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento, altrimenti decade “retroattivamente”, ovvero perde ogni valore e ai fini legislativi e legali è come se non fosse mai entrato in vigore.
Per avere delucidazioni su questo o altri argomenti, se ritenete opportuno che vengano fatti post su determinate questioni, o per ogni altra informazione potete contattarmi scrivendo a: infocircologiovani@email.it
4 Luglio 2008 alle 08:19 |
sei stato chiaro e preciso se anche i politici lo fossero!!!!!!!
4 Luglio 2008 alle 15:05 |
Uno degli obiettivi che mi sono posto con questo blog è la chiarezza, aiutare le persone comuni a capire meglio come funziona lo Stato in Italia.
L’ignoranza non porta da nessuna parte!